1. Sono istituite in Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni giudiziarie di Foggia e di Lucera.
2. È istituito in Foggia il tribunale per i minorenni, con giurisdizione sul territorio delle circoscrizioni giudiziarie di Foggia e di Lucera.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.
1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a determinare la pianta organica e il personale dipendente necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. Con lo stesso decreto, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli stessi uffici giudiziari, che dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari di cui alla presente legge, gli