PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Sono istituite in Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni giudiziarie di Foggia e di Lucera.
      2. È istituito in Foggia il tribunale per i minorenni, con giurisdizione sul territorio delle circoscrizioni giudiziarie di Foggia e di Lucera.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con proprio decreto, a determinare la pianta organica e il personale dipendente necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. Con lo stesso decreto, il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli stessi uffici giudiziari, che dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari di cui alla presente legge, gli

 

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affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello e alla corte d'assise d'appello di Bari e al tribunale per i minorenni di Bari, e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello di Foggia, della sezione distaccata di corte di assise d'appello di Foggia e del tribunale per i minorenni di Foggia, di cui all'articolo 1, sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.